Cosa prevede il testo approvato ieri sera in consiglio dei Ministri

Le misure contenute nel decreto-legge approvato ieri sera in consiglio dei Ministri e che permettono di accelerare e semplificare l’attuazione del PNRR

29 Maggio 2021 15:39

È stato approvato al termine del consiglio dei Ministri di venerdì 28 maggio il decreto-legge che disciplina la governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e che contiene le norme sulle semplificazioni amministrative e sugli appalti. Di seguito alcune delle misure presenti nel testo.

COME È STRUTTURATA LA GOVERNANCE DEL PNRR

La governance, cioè la gestione del PNRR, è strutturata su tre livelli:

a) Cabina di regia, di competenza della presidenza del consiglio e con il coinvolgimento di ministri, sottosegretari ed enti locali a seconda del progetto che si deve realizzare. I compiti sono essenzialmente di indirizzo, coordinamento e valutazione delle criticità. Presso la presidenza viene istituita:

  • una Segreteria tecnica, che supporta le attività della Cabina di regia e che non dipende dalla durata del governo in carica, ma permane fino al 2026 (anno di conclusione del Piano). Cabina di regia e segreteria devono provvedere a inviare relazioni periodiche al Parlamento, alla Conferenza Unificata e al Consiglio dei Ministri;
  • un’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione, con l’obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l’attuazione del Piano;
  • un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, cioè un tavolo di confronto composto da rappresentanti del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle parti sociali e di tutti gli organismi coinvolti nell’attuazione del PNRR. Il tavolo ha una funzione consultiva e può segnalare alla Cabina di regia ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR.

b) Direzione generale, di competenza del ministero dell’Economia. I compiti sono di programmazione finanziaria, di monitoraggio del rispetto delle tempistiche, di rendicontazione e di contatto e dialogo con la Commissione Europea. Presso il ministero dell’Economia e delle Finanza è inoltre istituito un ufficio dirigenziale presso la Ragioneria dello Stato con funzioni di audit del PNRR (cioè la verifica della correttezza della gestione finanziaria del Piano) e di monitoraggio anticorruzione. Ogni Amministrazione centrale titolare di interventi previsti dal PNRR individua o, se necessario, costituisce, una struttura di coordinamento che si pone come punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR;

c) Interventi e riforme, a cura delle amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali. Il coinvolgimento dipende dalle specifiche competenze istituzionali e dalla titolarità degli interventi contenuti nel PNRR.

POTERI SOSTITUTIVI: QUALI SONO E COME SI ATTUANO

L’attuazione degli interventi da parte di regioni ed enti locali deve essere effettuata entro un certo periodo di tempo, seguendo obblighi e impegni concordati. Qualora i tempi non vengano rispettati, il Governo può sostituire il soggetto attuatore dell’intervento. Il decreto infatti prevede che:

in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso in cui sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a 30 giorni per provvedere.

Nel caso in cui il soggetto attuatore, cioè la regione, città metropolitana, provincia o comune, si trovi in una condizione di perdurante inerzia e non adempia dunque a quanto dovuto, il consiglio dei Ministri ha il potere di individuare l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, o i commissari ad acta (cioè un funzionario nominato da un giudice per emanare i provvedimenti che una certa amministrazione non ha emesso), ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, oppure di provvedere all’esecuzione ai progetti. In sostanza: qualora un certo soggetto attuatore non agisca in modo conforme a tempi, modi e obiettivi previsti per la realizzazione di un certo intervento, il consiglio dei Ministri può provvedere ad attribuire quegli stessi poteri di realizzazione a soggetti diversi da quello originariamente previsto per l’attuazione.

SEMPLIFICAZIONI: AMBIENTE, APPALTI, GRANDI OPERE

Il decreto prevede una semplificazione delle misure anche per la realizzazione di opere di impatto rilevante. Quelle identificate a oggi sono otto: l’alta velocità ferroviaria sulla tratta Salerno-Reggio Calabria; l’alta velocità/alta capacità sulla Palermo-Catania-Messina; il potenziamento della linea Verona-Brennero; la diga foranea di Genova; la diga di Campolattaro a Benevento; la messa in sicurezza e l’ammodernamento del sistema idrico del Peschiera nel Lazio; il potenziamento delle infrastrutture del porto di Trieste. Si tratta di una procedura speciale e che prevede tempi molto stretti. Come si legge nella nota pubblicata da Palazzo Chigi:

«per assicurare una procedura veloce, è previsto che tutti i pareri e le autorizzazioni richiesti (Conferenza dei servizi, valutazione di impatto ambientale, verifica archeologica, dibattito pubblico) vengano acquisiti sullo stesso livello progettuale, ossia sul progetto di fattibilità tecnico-economica per il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici definirà i contenuti essenziali. Un Comitato speciale all’interno del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici indicherà le eventuali modifiche o integrazioni al progetto di fattibilità tecnico-economica che dovessero essere necessarie per rispettare le indicazioni contenute nei pareri e le autorizzazioni».

Ciò cui si punta è comunque un insieme di interventi veloci e che permettano di realizzare gli interventi previsti nel minore tempo possibile. A tale proposito, il governo ha previsto un incentivo. Per l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, saranno previsti “premi di accelerazione” per ogni giorno di anticipo rispetto alla consegna prevista dal contratto. Nel caso in cui invece gli adempimenti siano in ritardo, sono previste delle penali comprese tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille al giorno, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, con un massimo del 20 per cento dell’ammontare stesso.

Norma che ha fatto discutere negli scorsi giorni è quella lega al sub-appalto, cioè la possibilità per un’impresa aggiudicataria di un certo contratto pubblico di appaltare il proprio lavoro ad altre imprese. Ciò che è stato deciso è che fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30%, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Dal 1 novembre 2021 interverrà invece una riforma del sub-appalto: rimozione di ogni limite quantitativo e possibilità per le stazioni appaltanti di indicare nei bandi di gara il divieto di sub-appalto per alcune prestazioni o lavorazioni. In questo caso l’aggiudicatario avrà dunque l’obbligo di eseguirla.

«Il subappaltatore – si legge nel testo – deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro».

Per accelerare le valutazioni di impatto ambientale, vengono introdotte due novità:

  1. la riduzione dei tempi per la valutazione di impatto ambientale dei progetti che rientrano nel PNRR, con durata massima della procedura di 130 giorni;
  2. l’istituzione di una commissione speciale Commissione speciale, composta da un massimo di 40 persone nominate con decreto del ministro della Transizione Ecologica e con lo scopo di garantire efficienza e capacità produttiva. La commissione a oggi non è ancora stata istituita.

PERCENTUALI MINIME DI DONNE E GIOVANI

La partecipazione alle gare di appalto per la realizzazione delle opere finanziate con il PNRR richiede un’ulteriore elemento. Nel caso in cui un’azienda, anche di piccole dimensioni, risulti affidataria di un certo lavoro, ha l’obbligo di presentare un rapporto riguardante l’inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali. La violazione dell’obbligo comporta il pagamento di una penale e l’impossibilità di partecipare per dodici mesi ad altre procedure. Nei bandi saranno inoltre previsti punteggi aggiuntivi per aziende che: usino strumenti di conciliazione vita-lavoro, che assumono donne e giovani sotto i 35 anni e che nell’ultimo triennio abbiano rispettato i principi della parità di genere. Come si legge nel testo,

«salvo motivate ragioni, le stazioni appaltanti includono nel bando l’obbligo del partecipante alla gara di riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni necessarie per eseguire il contratto».

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