14 regioni in zona arancione. Quali sono le regole?

Da oggi Lombardia in zona arancione. Visite ad amici, sport, spostamenti. Cosa si può fare e cosa no

24 Gennaio 2021 14:06

La Lombardia da oggi è in zona arancione. Il ministro per la Salute Roberto Speranza ha firmato ieri sera l’ordinanza che interrompe gli effetti di quando disposto nel provvedimento del 16 gennaio. Le misure saranno valide fino al 15 febbraio.

L’Italia è oggi divisa in tre fasce di colore:

  • 2 regioni sono in area rossa: la Provincia Autonoma di Bolzano e la Sicilia;
  • 14 regioni sono in area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto;
  • 5 regioni sono in area gialla: Campania, Basilicata,  Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana.

Per le regioni che mantengono lo stesso colore nulla cambia. Le misure, fino a nuova ordinanza del ministro della Salute, rimangono quindi le medesime. Cambiano invece le regole per la regione Lombardia, cui si applicano le misure previste dal decreto del 14 gennaio per tutte le zone arancioni.

Vale per tutte le aree, a prescindere dunque dal colore, la regola che impone il divieto di spostamento tra regioni, a esclusione di motivi di necessità, lavoro o rientro alla residenza, al domicilio o all’abitazione (sempre consentito).

COSA PREVEDE LA ZONA ARANCIONE

Nell’area arancione è vietato consumare cibi e bevande all’intero e nelle adiacenze di ristoranti e di tutte le altre attività di ristorazione, come bar, pasticcerie e gelaterie.

Se il domicilio è concesso senza limiti di orario, si pone invece una differenziazione per l’asporto:

  • ammesso senza restrizione dalle 5 alle 22;
  • vietato dopo le 18 ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o di commercio al dettaglio di bevande. I codici ATECO di riferimento sono 56.3 e 47.35.

Aperti invece tutti i negozi che svolgono attività diverse da quella della ristorazione. Chiusi invece nelle giornate festive e prefestive gli esercizi commerciali che si trovano nei centri commerciali, con l’esclusione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

SPOSTAMENTI

Gli spostamenti sono consentiti senza autocertificazione solo all’interno del proprio comune e sempre nel rispetto degli orari del coprifuoco, dalle 5 alle 22. Uscire dal proprio Comune è possibile solo per motivi di lavoro, esigenza o necessità. Tra questi rientra sempre la spesa. Se dunque il proprio Comune non dispone di punti vendita o se un Comune contiguo al proprio dia possibilità di acquistare prodotti con una maggiore convenienza economica, lo spostamento è consentito. Rimane in questo caso, come in tutti gli altri casi di spostamento al di fuori dal proprio Comune, dell’obbligo di autocertificazione.

Si possono visitare amici e parenti? Le FAQ pubblicate sul sito del Governo spiegano che è ammessa per una o al massimo due persone (che si spostano insieme, si intende) la visita ad amici e parenti una sola volta al giorno. Ci sono due deroghe a questa regola generale:

  • la persona o le due persone che si spostano – all’interno e al di fuori del proprio Comune – possono portare con sé figli minori di 14 anni o altri minori di 14 anni verso cui si esercita la protesta genitoriale;
  • la persona o le due persone che si spostano – all’interno e al di fuori del proprio Comune – possono portare con sé le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro;
  • chi abita in un Comune che ha una popolazione non superiore a 5000 abitanti può spostarsi, tra le 5 e le 22, entro 30km dal proprio comune per visite ad amici o parenti per una sola volta al giorno. Sussiste però il divieto di spostamento verso i capoluoghi di provincia.

Si può utilizzare la macchina con persone non conviventi? «Sì – specificano le FAQ – purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina».

Se attività motoria e passeggiate sono consentite all’interno del proprio Comune, cosa accade invece per l’attività sportiva? 

  • nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento, come per esempio nel caso della corsa o della bicicletta, è possibile entrare in un altro Comune. La condizione è però che lo spostamento sia solo finalizzato all’attività sportiva stessa;
  • è sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, ma è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020. Consentiti anche gli allenamenti per sport di squadra, che potranno però svolgersi solo in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento;
  • recarsi in un altro Comune per svolgere attività sportiva è ammesso solo se questa non sia disponibile nel proprio Comune, «per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis». Il Comune di destinazione deve comunque trovarsi nella medesima Regione o Provincia autonoma.

SCUOLA E UNIVERSITÀ

Sono aperti gli asili nido, le scuole materne, elementari e medie, che garantiscono lo svolgimento della didattica in presenza. In regione Lombardia torneranno da domani in classe anche gli studenti delle scuole superiori, anche se al 50%. L’ultimo dpcm prevede inoltre la possibilità di aumentare la didattica in presenza fino al 75%. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite didattica a distanza.

Qui puoi trovare le FAQ del Governo.

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